Esposizione ad agenti chimici
La valutazione del rischio chimico sul lavoro, contrariamente a quanto si possa credere, riguarda davvero tantissime attività, molte delle quali non hanno nulla a che vedere con l’industria chimica in senso stretto. L’utilizzo di sostanze chimiche nell’ambiente di lavoro è, infatti, molto diffuso: basti pensare, per esempio, alle imprese che usano prodotti per le pulizie. Questa valutazione va redatta a integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
A livello normativo, in Italia è il Titolo IX del D.Lgs. 81/80 a trattare la valutazione del rischio chimico, in particolare il Capo I (“Protezione da agenti chimici”).
Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
In base a quanto stabilito dall’art. 223 del D.Lgs. 81/08, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, egli deve considerare i seguenti fattori:
- Proprietà pericolose degli agenti chimici;
- Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato, tramite relativa scheda di sicurezza;
- Livello, tipo e durata dell’esposizione;
- Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- Valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;
- Effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- Se disponibili, conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Per la prevenzione e protezione del rischio chimico, andranno quindi adottate misure generali e/o specifiche.
Misure generali:
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- Riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- Riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- Misure igieniche adeguate;
- Riduzione al minimo della qualità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- Metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento e trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi (e dei rifiuti che contengono agenti chimici).
Misure specifiche:
- Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, e uso di attrezzature e materiali adeguati;
- Appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- Misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La valutazione del rischio chimico deve, quindi, considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione e quella per assorbimento cutaneo.
La maggior parte dei modelli di riferimento, per la valutazione del rischio chimico, utilizza algoritmi che assegnano un punteggio ai diversi fattori in esame: quantità, durata, modalità dell’esposizione, pericolosità, ecc.
I nostri servizi
Un’attenta valutazione del rischio chimico comporta un’alta specializzazione da parte dei tecnici che la eseguono e la presenza di chimici laureati è una valenza in più per questo particolare rischio degli ambienti di lavoro. In tal modo la consulenza mirata e puntuale sui composti chimici presenti nei luoghi di lavoro può portare ad un attenta e corretta valutazione sull’esposizione a sostanze chimici da parte dei lavorati e limitare le cause di malattie professionali.
Monitoraggio degli ambienti di lavoro e analisi dei composti chimici
Implementazione della valutazione del rischio chimico
Indicazione dei migliori DPC e DPI
Formazione del personale addetto alla manipolazione di sostanze chimiche
Correlazione con il medico competente su eventuali situazione di esposizione dei lavoratori